Decreto IVA

Art. 59 d.P.R. 633/1972 — Ricorsi

Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. ((La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1974 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 1974. 44 parole tolte, 33 parole aggiunte.

… al contenzioso tributario. La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte tolto: nell'art. 56 e in aggiunto: negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza tolto: nel ricorso alla commissione di aggiunto: in primo grado. tolto: Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 57 il contribuente che ricorre contro la nuova rettifica o il nuovo accertamento puo' impugnare contestualmente anche quelli precedenti, nei cui confronti il termine per ricorrere sia gia' scaduto aggiunto: I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art59 · fonte del testo

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