Art. 35 d.P.R. 633/1972 — Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita

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I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio', nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare:

  • 1)per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
  • 2)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicali gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  • 3)per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
  • 4)il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
  • 5)ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. ((In caso di cessazione dell'attivita' il contribuente deve presentare entro centoventi giorni, in conformiti al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma del l'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) del l'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma del l'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato)). 21 I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicano nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita. 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 35 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8267/2026

    2 aprile 2026

    In tema di IVA, l'archivio VIES (VAT Information Exchange System), quale sistema elettronico di scambio di dati volto a garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni relative ai soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie e a contrastare le frodi, è disciplinato da un regime di derivazione unionale, fondato su procedure di verifica dei dati basate sulla valutazione del rischio, con la conseguenza che, a seguito delle modifiche all'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, da parte dell'art. 27 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), l'inserimento nel predetto archivio e il mantenimento dell'autorizzazione suddetta sono subordinati alla sussistenza di presupposti non soltanto formali ma anche sostanziali, accertati attraverso verifiche preliminari, controlli approfonditi e successivi controlli periodici, finalizzati alla verifica di situazioni di pericolosità fiscale rilevanti ai fini della revoca.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 378 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6811/2026

    21 marzo 2026

    La norma dell'art. 35, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 404 del 2001) - che attribuisce, ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA, la facoltà di assolvere agli obblighi dichiarativi fiscali presentando le relative dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese, con effetto altresì nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - era (ed è) autosufficiente ed immediatamente precettiva, senza che sia necessaria l'emanazione di alcuna non prevista norma sub-primaria di attuazione, non rilevando in contrario la prescrizione volta ad imporre all'ufficio del registro delle imprese di trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e di rilasciare apposita certificazione, la quale dà per presupposta l'operatività di dotazioni telematiche da parte dei rispettivi apparati amministrativi.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 354 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18346/2025

    4 luglio 2025

    In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 345 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 13 gennaio 2024 — 22 febbraio 2024per un mese
  4. 1 gennaio 2024 — 13 gennaio 2024per 12 giorni
  5. 1 gennaio 2023 — 1 gennaio 2024per un anno
  6. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  7. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  8. 1 gennaio 2013 — 13 dicembre 2014per un anno
  9. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2013per 8 mesi
  10. 17 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  11. 31 maggio 2010 — 17 luglio 2011per un anno
  12. 12 agosto 2006 — 31 maggio 2010per 4 anni
  13. 1 dicembre 2001 — 12 agosto 2006per 5 anni
  14. 2 marzo 1983 — 1 dicembre 2001per 19 anni
  15. 1 gennaio 1982 — 2 marzo 1983per un anno
  16. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  17. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  18. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  19. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  20. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il contribuente deve presentare entro tolto: novanta aggiunto: centoventi giorni, in tolto: conformita' aggiunto: conformiti al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma tolto: dell'art aggiunto: del l'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) tolto: dell'art aggiunto: del l'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma tolto: dell'art aggiunto: del l'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

    Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art35 · fonte del testo

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