Art. 182 t.u.i.r. — Liquidazione ordinaria

(( In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione:

  • a)si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci;
  • b)si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:
  • 1)l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;
  • 2)l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21;
  • c)si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. 3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.)) 235
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2024. 196 parole tolte, 128 parole aggiunte in 6 capoversi.

… liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 tolto: o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto tolto: dall'articolo aggiunto: all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della … che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazioneaggiunto: :

aggiunto: a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio tolto: e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazioneaggiunto: , al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci;

aggiunto: b) si protrae per aggiunto: non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto iniziotolto: , nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi cosi' determinati, ancorche' gia' tassati separatamenteaggiunto: :

aggiunto: 1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;

aggiunto: 2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21tolto: , si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione siaggiunto: ;

aggiunto: c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. aggiunto: 3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo … bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizioaggiunto: , il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e aggiunto: a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in tolto: via provvisoria in base al rispettivo bilancio, tolto: liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio aggiunto: al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione tolto: non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglioaggiunto: , liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per aggiunto: non piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, tolto: nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza aggiunto: la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

    Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art182 · fonte del testo

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