Art. 35 d.P.R. 633/1972 — Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita

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I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:

  • a)per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
  • b)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  • c)per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
  • d)il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
  • e)per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
  • e-bis)per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
  • f)ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
  • a)specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita';
  • b)tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798. (( L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. ))

Testo in vigore dal 17 luglio 2011 al 29 aprile 2012

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 35 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8267/2026

    2 aprile 2026

    In tema di IVA, l'archivio VIES (VAT Information Exchange System), quale sistema elettronico di scambio di dati volto a garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni relative ai soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie e a contrastare le frodi, è disciplinato da un regime di derivazione unionale, fondato su procedure di verifica dei dati basate sulla valutazione del rischio, con la conseguenza che, a seguito delle modifiche all'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, da parte dell'art. 27 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), l'inserimento nel predetto archivio e il mantenimento dell'autorizzazione suddetta sono subordinati alla sussistenza di presupposti non soltanto formali ma anche sostanziali, accertati attraverso verifiche preliminari, controlli approfonditi e successivi controlli periodici, finalizzati alla verifica di situazioni di pericolosità fiscale rilevanti ai fini della revoca.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 378 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6811/2026

    21 marzo 2026

    La norma dell'art. 35, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 404 del 2001) - che attribuisce, ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA, la facoltà di assolvere agli obblighi dichiarativi fiscali presentando le relative dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese, con effetto altresì nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - era (ed è) autosufficiente ed immediatamente precettiva, senza che sia necessaria l'emanazione di alcuna non prevista norma sub-primaria di attuazione, non rilevando in contrario la prescrizione volta ad imporre all'ufficio del registro delle imprese di trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e di rilasciare apposita certificazione, la quale dà per presupposta l'operatività di dotazioni telematiche da parte dei rispettivi apparati amministrativi.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 354 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18346/2025

    4 luglio 2025

    In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Art. 35 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 345 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1972

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  6. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  7. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  8. 1 gennaio 2013 — 13 dicembre 2014per un anno
  9. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2013per 8 mesi
  10. 17 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  11. 31 maggio 2010 — 17 luglio 2011per un anno
  12. 12 agosto 2006 — 31 maggio 2010per 4 anni
  13. 1 dicembre 2001 — 12 agosto 2006per 5 anni
  14. 2 marzo 1983 — 1 dicembre 2001per 19 anni
  15. 1 gennaio 1982 — 2 marzo 1983per un anno
  16. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  17. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  18. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  19. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  20. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2010 al 17 luglio 2011. 1 parola tolta, 57 parole aggiunte in 4 capoversi.

… modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazionitolto: f)

aggiunto: ;

aggiunto: f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle …

… intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798aggiunto: . L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art35 · fonte del testo

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