Decreto IVA

Art. 40 d.P.R. 633/1972 — Ufficio competente

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. 20 169

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

169

con decorrenza dal 10 novembre 2015

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187, ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della procedura di collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione".

Testo in vigore dal 28 novembre 2015 al 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 335/1991

    Altra decisione
    11 luglio 1991

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 15.3.1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, il cui art. 8, ha nuovamente previsto la possibilità della definizione alle violazioni indicate nell'art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra quella oggetto del giudizio principale.

    Art. 3 cost. · Art. 40 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2002 al 28 novembre 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187, ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della procedura di collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art40 · fonte del testo

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