Art. 80 c.t.s. — Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

  • a)attivita' di prestazioni di servizi:
  • 1)ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  • 2)ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
  • 3)ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
  • b)altre attivita':
  • 1)ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
  • 2)ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  • 3)ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici ((sintetici)) di affidabilita' di cui all'articolo ((9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)).

Testo vigente dal 11 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2017 al 11 settembre 2018. 15 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici tolto: sistematici aggiunto: sintetici di affidabilita' di cui all'articolo tolto: 7 aggiunto: 9-bis del decreto-legge tolto: 22 ottobre 2016 aggiunto: 24 aprile 2017, n. tolto: 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 aggiunto: 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. tolto: 225 aggiunto: 96..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art80 · fonte del testo

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