Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1985

    Parametro
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 3 cost. · Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 3 marzo 2000 — oggiabrogatoper 27 anni
  2. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  3. 12 agosto 1997 — 9 aprile 1998per 8 mesi
  4. 31 luglio 1994 — 12 agosto 1997per 3 anni
  5. 30 ottobre 1993 — 31 luglio 1994per 9 mesi
  6. 1 gennaio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  7. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  8. 31 dicembre 1980 — 30 aprile 1989per 8 anni
  9. 1 marzo 1980 — 31 dicembre 1980per 10 mesi
  10. 28 febbraio 1978 — 1 marzo 1980per 2 anni
  11. 11 dicembre 1977 — 28 febbraio 1978per 3 mesi
  12. 1 gennaio 1977 — 11 dicembre 1977per 11 mesi
  13. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1977per 2 anni
  14. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 2000

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1998 al 3 marzo 2000. 272 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita':

tolto: a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

tolto: b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corsoaggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art33 · fonte del testo

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