Art. 29 d.P.R. 633/1972 — Elenchi dei clienti e dei fornitori
Articolo abrogato dal d.l. 10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 1994, n. 489.
Abrogato dal 11 agosto 1994
Articolo abrogato dal d.l. 10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 1994, n. 489.
Abrogato dal 11 agosto 1994
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).
Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 Accertamento imposte sui redditi · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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14 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1994 al 11 agosto 1994. 688 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate per l'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonche' l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura. Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater nonche' delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo. Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte. Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti. I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28. Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; con lo stesso decreto puo' essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art29 · fonte del testo
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