Art. 3 d.P.R. 633/1972 — Prestazioni di servizi
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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10 pronunce che riguardano l’art. 3 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
Nel sistema comune dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo - ossia chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente - costituiscono operazioni imponibili, a prescindere dallo scopo perseguito o dai risultati dell'attività, a condizione che tra la prestazione e il compenso realmente ricevuto sussista un nesso diretto, ravvisabile quando tra prestatore e destinatario intercorra un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972
In tema di IVA, nel sistema unionale l'assoggettamento ad imposta delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi presuppone che la prestazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che ad essa corrisponda un controvalore economicamente determinato o determinabile nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da attribuzioni reciproche, tale da porre in diretto nesso sinallagmatico il bene ceduto o il servizio reso con la controprestazione ricevuta, costituendo il corrispettivo e l'onerosità i necessari presupposti dell'imponibilità dell'operazione.
Art. 3 d.P.R. 633/1972
La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972
Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 85 t.u.i.r.
In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 2615 c.c.
In materia di IVA, l'esercizio abituale della prostituzione è riconducibile ad un'attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 novembre 2001 n. 268, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 5 d.P.R. 633/1972
In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 91 c.p.c. · Art. 5 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972
In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 2615-ter c.c.
La tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, che legittima l'azione di ripetizione nei confronti del cedente.
Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 238 t.u.a.
Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.
Art. 3 d.P.R. 633/1972
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
17 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2025 al 1 gennaio 2027. 896 parole tolte, 7 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
tolto: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
tolto: 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
tolto: 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
tolto: 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
tolto: 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi:
tolto: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
tolto: b) i prestiti obbligazionari;
tolto: c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
tolto: d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
tolto: e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
tolto: f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
tolto: g) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 2 MARZO 1989aggiunto: LGS. 19 GENNAIO 2026, N.tolto: 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
tolto: h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
tolto: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
tolto: b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
tolto: c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
tolto: d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
tolto: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
tolto: b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo. aggiunto: 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art3 · fonte del testo
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