Art. 3 d.P.R. 633/1972 — Prestazioni di servizi

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Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

  • 1)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  • 2)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  • 3)i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
  • 4)le somministrazioni di alimenti e bevande;
  • 5)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, ((nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),)) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi:
  • a)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
  • b)i prestiti obbligazionari;
  • c)le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
  • d)i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
  • e)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  • f)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
  • g)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
  • h)le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 27 marzo 1999

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 3 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13185/2026

    7 maggio 2026

    Nel sistema comune dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo - ossia chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente - costituiscono operazioni imponibili, a prescindere dallo scopo perseguito o dai risultati dell'attività, a condizione che tra la prestazione e il compenso realmente ricevuto sussista un nesso diretto, ravvisabile quando tra prestatore e destinatario intercorra un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.

    Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 230 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12286/2026

    2 maggio 2026

    In tema di IVA, nel sistema unionale l'assoggettamento ad imposta delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi presuppone che la prestazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che ad essa corrisponda un controvalore economicamente determinato o determinabile nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da attribuzioni reciproche, tale da porre in diretto nesso sinallagmatico il bene ceduto o il servizio reso con la controprestazione ricevuta, costituendo il corrispettivo e l'onerosità i necessari presupposti dell'imponibilità dell'operazione.

    Art. 3 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 218 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 384 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

    Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 85 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2000

    Questione inammissibile
    20 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 13 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 6 dicembre 2017 — 18 giugno 2025per 8 anni
  5. 3 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 4 mesi
  6. 13 dicembre 2014 — 3 agosto 2017per 3 anni
  7. 1 gennaio 2008 — 13 dicembre 2014per 7 anni
  8. 27 marzo 1999 — 1 gennaio 2008per 9 anni
  9. 1 gennaio 1998 — 27 marzo 1999per un anno
  10. 14 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  11. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  12. 1 dicembre 1995 — 2 marzo 1997per un anno
  13. 24 marzo 1995 — 1 dicembre 1995per 8 mesi
  14. 30 aprile 1989 — 24 marzo 1995per 6 anni
  15. 1 febbraio 1979 — 30 aprile 1989per 10 anni
  16. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  17. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1997 al 1 gennaio 1998. 9 parole aggiunte.

… di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, aggiunto: nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art3 · fonte del testo

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