Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

Testo vigente dal 20 maggio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1999

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale, formulate dai giudici 'a quibus', in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarietà funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancora più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non più ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole. - S. n. 176/1992.

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 176/1992

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1992

    Stante il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio, la estensione alla procedura di separazione personale (nei limiti di cui all'art. 23, l. n. 74 del 1987) delle regole procedurali, e non anche delle esenzioni fiscali, previste per il procedimento di divorzio, è da ascriversi a mera dimenticanza del legislatore. Non può infatti il profilo tributario ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, nel quale peraltro, con specifico riferimento alla esenzione della iscrizione ipotecaria, si rinvengano le stesse ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli riconosciute a tali soggetti nel divorzio. È pertanto costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, Cost., anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 Cost., l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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  • Ordinanza n. 303/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1992 al 20 maggio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art19 · fonte del testo

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