Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale

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Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 (( o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis)) e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro cinquemila ad euro cinquecentomila)) per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. (( Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. )) L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro cinquemila ad euro cinquecentomila)). La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

  • a)ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
  • b)agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3. (( Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))

Testo in vigore dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 193, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 193 · Art. 2391-bis c.c. · Art. 149 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 136 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  6. 3 gennaio 2018 — 29 settembre 2018per 9 mesi
  7. 6 dicembre 2017 — 3 gennaio 2018per 28 giorni
  8. 26 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 3 mesi
  9. 18 marzo 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  10. 27 giugno 2015 — 18 marzo 2016per 9 mesi
  11. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  12. 12 novembre 2010 — 5 giugno 2015per 5 anni
  13. 7 aprile 2010 — 12 novembre 2010per 7 mesi
  14. 12 aprile 2009 — 7 aprile 2010per 12 mesi
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  17. 25 gennaio 2007 — 24 aprile 2007per 3 mesi
  18. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  19. 12 maggio 2005 — 12 gennaio 2006per 8 mesi
  20. 26 marzo 1998 — 12 maggio 2005testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005. 14 parole tolte, 173 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 aggiunto: o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: lire dieci milioni a lire duecento milioni aggiunto: euro cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se … persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. aggiunto: Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli … e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: lire dieci milioni a lire duecento milioni aggiunto: euro cinquemila ad euro cinquecentomila. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

b) agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3aggiunto: . Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art193 · fonte del testo

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