Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale
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Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 (( o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis)) e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro cinquemila ad euro cinquecentomila)) per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. (( Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. )) L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro cinquemila ad euro cinquecentomila)). La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
- a)ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
- b)agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3. (( Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
Testo in vigore dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006
