Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

  • a)gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;
  • b)gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
  • c)gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
  • d)il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
  • e)il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
  • f)gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  • g)il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  • h)il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  • i)il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  • j)il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;
  • k)gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
  • l)il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;
  • m)la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
  • n)l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  • o)il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
  • p)il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
  • q)la legge 23 maggio 1956, n. 515;
  • r)la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
  • s)gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
  • t)il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
  • u)il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
  • v)il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;
  • w)la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
  • x)la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10- ter;
  • y)la legge 19 giugno 1986, n. 289;
  • z)il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
  • aa)la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  • bb)la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
  • cc)il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;
  • dd)il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
  • ee)la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  • ff)la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
  • hh)la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14 - bis e 15;
  • ii)l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
  • jj)il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
  • a)gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;
  • b)18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
  • c)l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
  • d)gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
  • e)gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
  • f)l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;
  • g)gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
  • h)gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;
  • i)gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
  • j)gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;
  • k)gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
  • l)gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
  • m)gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1999, n. 205

1

La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Testo vigente dal 13 luglio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 257/2000

    Altra decisione
    6 luglio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della sopravvenuta legge 15 giugno 1999, n. 205 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, "nella parte in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione, mediante l'abrogazione dell'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, all'art. 3, comma 1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva di detta norma". L'art. 15, comma 1, della predetta legge n. 205/99 ha sostituito, infatti, la disposizione denunciata, in modo che risultano ora abrogati i soli artt. 1, comma 1, lettera m), e 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata. E, parallelamente, il precedente art. 4 nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha escluso dalla delega, relativa alla trasformazione in illeciti amministrativi delle controavvenzioni contenute nel codice della navigazione, l'art. 1161, unitamente agli artt. 1176 e 1177, cod. nav.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1161 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 13 luglio 1999. 8 parole tolte.

tolto: gg) la legge 28 dicembre 1993, n. 561;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1999, n. 205

    La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art214 · fonte del testo

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