Art. 16 — Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 45 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

45

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15439/2026

    20 maggio 2026

    In materia di sanzioni amministrative, il potere delle Camere di commercio di stabilire le spese del procedimento, ai sensi degli artt. 16 e 18 della l. n. 89 del 1981, discende dall'autonomia statutaria che la legge (art. 3 l. n. 580 del 1993) riconosce alle stesse, camere di commercio, stante la loro natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, ex art. 1 l. n. 580 del 1993; tali spese non hanno natura sanzionatoria, in considerazione della differenziazione che il legislatore ha posto tra importo della sanzione e spese del procedimento, non potendo estendersi in via interpretativa l'area della sanzione inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa.

    Art. 16 · Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di maggio 2026, p. 93 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione. La questione poggia, infatti, su un presupposto erroneo, in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento - dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione - esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adìto, una volta intervenuto l'atto lesivo.

    Art. 16 Modifiche al sistema penale · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2008 al 19 settembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16 · fonte del testo

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