Art. 120 — Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento. ((In casi eccezionali, la Consob puo', con provvedimento di carattere generale)) motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ad azionariato particolarmente diffuso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

  • a)le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
  • b)i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
  • c)il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali deroghe per quest'ultima;
  • d)i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
  • d-bis)i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
  • d-ter)i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
  • d-quater)le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale ((...)) il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:
  • a)i modi di finanziamento dell'acquisizione;
  • b)se agisce solo o in concerto;
  • c)se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
  • d)le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui e' parte;
  • e)se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La ((Consob)) puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla ((Consob)), nonche' e' oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento della ((Consob)) emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla societa' e alla ((Consob)) e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La ((Consob)) puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad azionariato particolarmente diffuso. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di societa' controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa' controllate.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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  2. 9 aprile 2020 — 29 aprile 2026per 6 anni
  3. 24 gennaio 2020 — 9 aprile 2020per 3 mesi
  4. 6 dicembre 2017 — 24 gennaio 2020per 2 anni
  5. 18 marzo 2016 — 6 dicembre 2017per un anno
  6. 21 agosto 2014 — 18 marzo 2016per un anno
  7. 13 novembre 2012 — 21 agosto 2014per un anno
  8. 12 aprile 2009 — 13 novembre 2012per 4 anni
  9. 24 novembre 2007 — 12 aprile 2009per un anno
  10. 29 febbraio 2004 — 24 novembre 2007per 4 anni
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2020 al 29 aprile 2026. 15 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

… in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento. tolto: La CONSOB aggiunto: In casi eccezionali, la Consob puo', con provvedimento aggiunto: di carattere generale motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del … limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa'tolto: ... ad azionariato particolarmente diffuso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

… del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitaletolto: , salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis,aggiunto: ... il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti …

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La tolto: CONSOB aggiunto: Consob puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non … dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla tolto: CONSOB aggiunto: Consob, nonche' e' oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento della tolto: CONSOB aggiunto: Consob emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto … sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla societa' e alla tolto: CONSOB aggiunto: Consob e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La tolto: CONSOB aggiunto: Consob puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art120 · fonte del testo

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