Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2007 al 7 aprile 2010. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La CONSOB vigila sull'organizzazione e sull'attivita' delle societa' iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualita' sulle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla societa' di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puo' applicare nei confronti della societa' di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
tolto: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societa' sottoposte a revisione;
tolto: b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
tolto: c) puo' eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni le sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la societa' nella revisione contabile e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che sono abrogati, ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del suddetto decreto legislativo, i commi 3 e 3-bis del presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art162 · fonte del testo
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