Art. 113 — Ammissione alle negoziazioni di titoli

L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2. La Consob puo':

  • a)esigere che gli emittenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;
  • b)sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
  • c)esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;
  • d)vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al comma 1;
  • e)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
  • f)esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, e i poteri previsti nell'articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, nonche' degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  • g)sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
  • h)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore della sede di negoziazione la sospensione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
  • i)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, vietare o chiedere al gestore della sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF, o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
  • l)rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi;
  • m)richiedere, anche in via generale, agli intermediari incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto di ammissione alla negoziazione dei titoli. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101, comma 4.

Testo vigente dal 11 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 2018 al 11 marzo 2021. 386 parole tolte, 407 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitariaggiunto: L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato tolto: l'emittente o la aggiunto: e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni tolto: pubblica un prospetto. Si applicanoaggiunto: , gli articoli 94, commi tolto: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui inizia la aggiunto: 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2. La Consob puo':

aggiunto: a) esigere che gli emittenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;

aggiunto: b) sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato tolto: deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. La Consob: aggiunto: nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;

tolto: a) determina con regolamento le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioniaggiunto: c) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;

aggiunto: d) vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato tolto: sia preceduta da un'offerta al pubblico;

tolto: b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

tolto: c) puo' individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto aggiunto: in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al comma 1;

tolto: d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un annoaggiunto: e) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro;

tolto: f) esercitaaggiunto: f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115aggiunto: , nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni tolto: e degli altri soggetti indicati in tali disposizioniaggiunto: , e i poteri previsti nell'articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, nonche' degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

g) tolto: puo' sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta tolto: se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e aggiunto: in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione tolto: sono state violateaggiunto: , o delle disposizioni europee di cui al comma 1;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, tolto: puo' chiedere al gestore del mercato la sospensione in via cautelare aggiunto: sospendere o imporre al gestore della sede di negoziazione la sospensione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi aggiunto: per ciascuna occasione, delle negoziazioni in un mercato regolamentato tolto: inaggiunto: , in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni tolto: del presente articolo e aggiunto: indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazioneaggiunto: , o delle disposizioni europee di cui al comma 1;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, tolto: puo' aggiunto: vietare o chiedere al gestore tolto: del mercato aggiunto: della sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato tolto: inaggiunto: , in un MTF, o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni tolto: del presente articolo e aggiunto: indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazionetolto: ;

tolto: l) informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtu' dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

tolto: m) adotta, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al piu' presto la Commissione europeaaggiunto: , o delle disposizioni europee di cui al comma 1;

tolto: n) rendeaggiunto: l) rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighiaggiunto: ;

aggiunto: m) richiedere, anche in via generale, agli intermediari incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto di ammissione alla negoziazione dei titoli. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di tolto: strumenti finanziari aggiunto: titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101tolto: . Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bisaggiunto: , comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art113 · fonte del testo

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