Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale

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Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

  • a)ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
  • b)agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 193, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 193 · Art. 2391-bis c.c. · Art. 149 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 136 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art193 · fonte del testo

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