Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale
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Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
- a)ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
- b)agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.
Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005
