Art. 193 — Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale

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Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima ((, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista)). 61 84 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).6184 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).6184 La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:

  • a)agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;
  • b)agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
  • c)agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. ((2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.)) 84 ((2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).)) 84 La sanzione indicata nel comma 2 ((, primo periodo,)) si applica: 61 84
  • a)ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico. ((3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) ((61)) ((84))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato i commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, alinea e 3-ter del presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 18 marzo 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 193, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 193 · Art. 2391-bis c.c. · Art. 149 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 136 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 29 aprile 2026 — 7 agosto 2026per 3 mesi
  3. 27 marzo 2024 — 29 aprile 2026per 2 anni
  4. 10 giugno 2019 — 27 marzo 2024per 5 anni
  5. 29 settembre 2018 — 10 giugno 2019per 8 mesi
  6. 3 gennaio 2018 — 29 settembre 2018per 9 mesi
  7. 6 dicembre 2017 — 3 gennaio 2018per 28 giorni
  8. 26 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 3 mesi
  9. 18 marzo 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  10. 27 giugno 2015 — 18 marzo 2016per 9 mesi
  11. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  12. 12 novembre 2010 — 5 giugno 2015per 5 anni
  13. 7 aprile 2010 — 12 novembre 2010per 7 mesi
  14. 12 aprile 2009 — 7 aprile 2010per 12 mesi
  15. 24 novembre 2007 — 12 aprile 2009per un anno
  16. 24 aprile 2007 — 24 novembre 2007per 7 mesi
  17. 25 gennaio 2007 — 24 aprile 2007per 3 mesi
  18. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  19. 12 maggio 2005 — 12 gennaio 2006per 8 mesi
  20. 26 marzo 1998 — 12 maggio 2005testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 2015 al 27 giugno 2015. 121 parole tolte, 96 parole aggiunte in 3 capoversi.

… persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultimatolto: . Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando nonaggiunto: , salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di … autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. tolto: 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:

… lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamentoaggiunto: . 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli … 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila aggiunto: diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro tolto: cinquecentomila aggiunto: settecentocinquantamila. 2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). La sanzione indicata nel comma 2aggiunto: , primo periodo, si applica:

… stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incaricoaggiunto: . 3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato i commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, alinea e 3-ter del presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art193 · fonte del testo

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