Art. 190 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

[1]Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, ((comma 2)), per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 8, comma 1-bis; 9; 11-bis; 12; 13, comma 3; 21; 21-bis; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; 35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter; 35-novies; 35-novies.1, commi 7 e 8; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7 39; 39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 2-bis 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 73 78 109 132 134 135 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, ((comma 2)). 73 135 La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  • a)alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
  • b)ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;78
  • c)ai depositari centrali che prestano servizi o attivita' di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1. 73 La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a)

[2]ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

  • b)ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
  • b-bis)ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
  • b-ter)ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.
  • b-quater)ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative. 61 84
  • b-quinquies)ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
  • a)Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;
  • b)soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 108 La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.61 84 73 3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo nei commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 4) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018".

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

78

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193

108

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [...] si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, [...] in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 2021

109

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 2021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che all'articolo 190 "al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti: "12-bis;"".

D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39

132

con decorrenza dal 16 aprile 2026

Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".

D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86

134

con decorrenza dal 6 giugno 2026

Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 giugno 2026.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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1998oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiin vigoreper 3 mesi
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  4. 28 marzo 2026 — 29 aprile 2026per un mese
  5. 8 aprile 2023 — 28 marzo 2026per 3 anni
  6. 23 agosto 2022 — 8 aprile 2023per 8 mesi
  7. 15 dicembre 2021 — 23 agosto 2022per 8 mesi
  8. 2 dicembre 2021 — 15 dicembre 2021per 13 giorni
  9. 1 dicembre 2021 — 2 dicembre 2021per 1 giorno
  10. 30 novembre 2021 — 1 dicembre 2021per 1 giorno
  11. 11 marzo 2021 — 30 novembre 2021per 9 mesi
  12. 24 gennaio 2020 — 11 marzo 2021per un anno
  13. 26 maggio 2019 — 24 gennaio 2020per 8 mesi
  14. 28 marzo 2019 — 26 maggio 2019per un mese
  15. 1 luglio 2018 — 28 marzo 2019per 9 mesi
  16. 28 febbraio 2018 — 1 luglio 2018per 4 mesi
  17. 3 gennaio 2018 — 28 febbraio 2018per un mese
  18. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  19. 24 settembre 2016 — 26 agosto 2017per 11 mesi
  20. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  21. 16 novembre 2015 — 4 giugno 2016per 7 mesi
  22. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  23. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  24. 9 aprile 2014 — 5 giugno 2015per un anno
  25. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  26. 19 dicembre 2012 — 4 settembre 2013per 9 mesi
  27. 13 maggio 2012 — 19 dicembre 2012per 7 mesi
  28. 20 marzo 2010 — 13 maggio 2012per 2 anni
  29. 18 agosto 2009 — 20 marzo 2010per 7 mesi
  30. 1 novembre 2007 — 18 agosto 2009per un anno
  31. 25 gennaio 2007 — 1 novembre 2007per 9 mesi
  32. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  33. 12 maggio 2005 — 12 gennaio 2006per 8 mesi
  34. 26 marzo 1998 — 12 maggio 2005testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2026 al 7 agosto 2026. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma tolto: 1-bis aggiunto: 2, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, … a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma tolto: 1-bis aggiunto: 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art190 · fonte del testo

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