Art. 149 — Doveri dell'organo di controllo

((L'organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila:

  • a)sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
  • b)sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;
  • c)sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa', ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;
  • d)sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societa', mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
  • e)sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.)) ((L'organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attivita' di vigilanza che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.)) ((Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 149, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 149 · Art. 2391-bis c.c. · Art. 193 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 136 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 29 aprile 2026. 144 parole tolte, 87 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il collegio sindacaleaggiunto: L'organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila:

b) sul tolto: rispetto dei principi di corretta amministrazione aggiunto: corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;

c) sull'adeguatezza tolto: della struttura organizzativa della societa' per gli aspetti di competenza, del aggiunto: e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa', ivi compreso il sistema di controllo interno tolto: e del sistema amministrativo-contabile nonche' sull'affidabilita' di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (c-bis aggiunto: di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;

aggiunto: d) sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici …

tolto: daggiunto: e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2. tolto: I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. Il collegio sindacale aggiunto: L'organo di controllo comunica senza indugio alla tolto: CONSOB le irregolarita' riscontrate aggiunto: Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attivita' di vigilanza tolto: e trasmette aggiunto: che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. Il comma tolto: 3 aggiunto: 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione tolto: Europea. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis e d), 3 e 4 aggiunto: europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art149 · fonte del testo

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