Art. 17 t.u.i.r. — Tassazione separata

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Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3 Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1. 3 Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 39 Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che la modifica di cui al comma 2, del presente articolo, ha effetto dal 17 luglio 1986. Successivamente il medesimo D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, come modificato dal D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-ter) che anche la modifica di cui al comma 1, del presente articolo, ha effetto dal 17 luglio 1986.

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

39

Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento".

Testo in vigore dal 28 aprile 1993 al 17 agosto 1995

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 17 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, là dove prevede, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983, sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Nel caso di specie, invero, la scelta operata dal legislatore non viola alcun principio costituzionale, attesa la diversità di disciplina delle due imposte messe a confronto dal giudice rimettente (INVIM e IRPEF). La Corte ha avuto, tuttavia, modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere che si debba o non tener conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, con la conseguenza che tale scelta politica non può considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalità che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario. - V. sentenze citate n. 126/1979, n. 338/1987 e n. 172/1988.

    Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 3 cost. · Art. 17 t.u.i.r. · Art. 2120 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

19 versioni dal 1986

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  6. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  7. 25 luglio 2021 — 17 novembre 2022per un anno
  8. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  9. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  10. 1 gennaio 2007 — 2 aprile 2021per 14 anni
  11. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  13. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  14. 1 giugno 2000 — 1 gennaio 2001per 7 mesi
  15. 1 gennaio 1998 — 1 giugno 2000per 2 anni
  16. 17 agosto 1995 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  17. 28 aprile 1993 — 17 agosto 1995per 2 anni
  18. 14 maggio 1988 — 28 aprile 1993per 5 anni
  19. 31 dicembre 1986 — 14 maggio 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1993

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1988 al 28 aprile 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art17 · fonte del testo

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