Art. 7 — Indennità di mobilità
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
3 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 - determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore. (Fattispecie relativa a domanda di mobilità presentata dal lavoratore diversi anni dopo l'annullamento, con reintegra ex tunc, del licenziamento irrogatogli, in difetto di allegazione circa i fatti integranti "forza maggiore", impeditivi del decorso del termine prescrizionale).
Art. 7
I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.
Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).
Art. 7 · Art. 8 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 38 cost.
Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianità minima di sei mesi richiesta perché il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennità di mobilità - delle sole ipotesi di ferie, festività ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarità delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festività attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.
Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793).
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell'indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il "diritto vivente" secondo cui l'indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull'articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell'adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell'indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell'uno o dell'altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l'indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno, in quanto ne rappresenta un emolumento sostitutivo nel tempo, le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio dell'indennità di mobilità, che cessa, invece, dopo un limitato periodo di tempo e che è finalizzata a soddisfare le esigenze minime del lavoratore, riconosciute e protette dall'art. 38 della Costituzione. Appare perciò ragionevole e non confliggente con gli invocati artt. 3 e 37 della Costituzione, la previsione di incompatibilità di tale indennità con il trattamento pensionistico di vecchiaia, successivamente al compimento dell'età pensionabile che è non irragionevolmente fissato per le donne a cinquantacinque anni anziché a sessanta, come per gli uomini. Non è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui, disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile, ne comporta, conseguenzialmente, la non attribuibilità alle lavoratrici ultracinquantacinquenni. - v. la sentenza n. 498/1988. A.M.M.
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 37 cost.
Non è implausibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel senso che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, (ove si prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria agli indici ISTAT per i prezzi al consumo) non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al fine di rendere applicabile il suddetto adeguamento anche all'indennità di mobilità. Tale orientamento, infatti, trova implicita conferma nell'art. 45, comma 1, lettera r), della legge 17 maggio 1999, n. 144 che specificamente delega il Governo ad introdurre norme per adeguare nei successivi anni l'indennità di mobilità con l medesimo criterio già vigente per il trattamento straordinario di integrazione salariale. L.T.
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - che descrive gli adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa l'erogazione della relativa indennità-, nella parte in cui condiziona la procedura di iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro senza prevedere, in alternativa, che <<l'iniziativa o il compimento>> degli atti necessari, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. Invero, premesso che il legislatore, con l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 - che consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati <<per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro>>, di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento - ha previsto una ipotesi di iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato; l'estensione della possibilità offerta dal predetto art. 4 a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività consente di acquisire 'a posteriorì gli elementi su cui si fonda il diritto all'indennità, <<stante che, nel caso di accertamento positivo, la commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi vincolato del controllo che le è demandato è tenuta all'approvazione della lista>>. Del resto, tale meccanismo, una volta venuto meno il suo carattere transitorio, è da considerare ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, laddove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello 'status' derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonché, ove ne sussistano i requisiti, della percezione di una indennità. - Cfr. S. n. 268/1994, nella quale si osserva che la presenza dei lavoratori nella complessa procedura regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 <<non può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali, portatrici della dimensione collettiva degli interessi in gioco e di una visione di insieme del mercato del lavoro>>. - Con la S. n. 413/1995, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di lavoro. In particolare, la Corte ha osservato che il diritto alla percezione dell'indennità rappresenta solo una tra le molteplici conseguenze di quello 'status' che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle liste di mobilità, dato che, <<in tale momento si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il principale ma non l'unico, che non è quindi possibile enucleare prescindendo della iscrizione nelle liste stesse>>.
Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 6 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennità di mobilità per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo a seconda che un soggetto, indifferente ai rapporti che conseguono alla sua condotta, abbia o meno provveduto al compimento di atti formali, quale è la procedura di mobilità. Infatti, l'iscrizione nelle liste, lungi dal costituire un adempimento meramente formale, comporta, oltre ad uno speciale onere contributivo a carico del datore di lavoro, il sorgere di uno 'status' per il lavoratore, dal quale discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale, fra cui una serie di obblighi (partecipazione a corsi di riqualificazione, chiamata a servizi di pubblica utilità, cancellazione per comportamenti non collaborativi). Del complesso di rapporti interconnessi che sorgono con l'iscrizione nelle liste di mobilità, quello avente ad oggetto il diritto alla percezione all'indennità di mobilità è il principale, ma non l'unico, sicché trova una ragionevole giustificazione la disciplina differenziata tra lavoratori iscritti o non iscritti nelle liste, per i quali ultimi una eventuale estensione del solo diritto all'indennità, disancorata da tutti gli altri effetti collaterali che conseguono all'iscrizione, costituirebbe una indebita situazione di privilegio. red.: A. Franco
Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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11 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2012 al 1 gennaio 2017. 1284 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
tolto: a) per i primi dodici mesi; cento per cento;
tolto: b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
tolto: a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
tolto: b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4 comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7 · fonte del testo
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