Art. 21 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente

Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno ((nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero e' iniziata la liquidazione)). Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 235 Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. 115

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 24.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33218/2025

    19 dicembre 2025

    In tema di IRPEF, nel regime di tassazione separata disciplinato dall'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora il contribuente abbia percepito somme quale indennità di fine mandato dalla società per la quale aveva prestato il proprio servizio, sotto condizione di osservanza del patto di non concorrenza per due anni, il diritto alla percezione sorge con la stipula del patto, che è sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva, con la conseguenza che il biennio da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione non è quello precedente l'effettiva corresponsione delle somme, bensì quello precedente la stipula.

    Art. 21 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 190 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2024. 11 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno tolto: in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati aggiunto: nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero e' iniziata la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera … che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferisconotolto: . 5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

    Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art21 · fonte del testo

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