Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1991

Altra decisione · depositata il 30/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo

e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da

Giuseppe Sarra contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n.

29 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma,

con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 gennaio

1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 53 della Costituzione degli artt. 2 e 4, primo e

quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in

cui non escludono - in relazione all'indennità di buonuscita

supplementare erogata dalla Cassa ufficiali dell'aeronautica

(istituita presso il Ministero della difesa con legge 4 gennaio 1937,

n. 35) - che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (I.R.P.E.F.),

vada detratta "la somma dell'uno per cento sullo stipendio lordo

spettante agli ufficiali dell'aeronautica"; somma che viene ad essi

trattenuta (art. 4 della legge n. 35 del 1937) a titolo di contributo

obbligatorio alla Cassa medesima;

Considerato che attualmente il regime impositivo delle indennità

di fine rapporto è disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917, così come modificato dal d.-l. 14 marzo 1988, n. 70

(convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), e la relativa

disciplina ha effetto dal 17 luglio 1986, secondo quanto dispone

l'art. 6 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26

luglio 1988, n. 291;

che nell'ordinanza di rimessione non si è tenuto conto, ai

fini della rilevanza della questione, di tale nuova normativa;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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