Art. 16 t.u.i.r. — Detrazioni per canoni di locazione

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  • a)euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • b)euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
  • a)lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
  • b)lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
  • a)lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
  • b)lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. ((1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000)) Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 166 Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare. 166 115 133
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 17.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007".

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

166

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/1996

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Preside…

    Art. 16 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della…

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/2000

    Questione infondata
    4 febbraio 2000

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennità percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non è assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilità delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennità di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennità di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual è il notaio; sia per la diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità, tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non può sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni già addotte circa i caratteri dell'indennità in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, è volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressività dell'IRPEF. - S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.

    Art. 16 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
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  3. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2022per 7 anni
  4. 1 gennaio 2008 — 21 agosto 2014per 7 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  6. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  7. 1 giugno 2000 — 1 gennaio 2001per 7 mesi
  8. 1 gennaio 1998 — 1 giugno 2000per 2 anni
  9. 1 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per un anno
  10. 1 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  11. 1 gennaio 1996 — 1 agosto 1996per 7 mesi
  12. 24 marzo 1995 — 1 gennaio 1996per 9 mesi
  13. 31 luglio 1994 — 24 marzo 1995per 8 mesi
  14. 1 gennaio 1992 — 31 luglio 1994per 3 anni
  15. 14 maggio 1988 — 1 gennaio 1992per 4 anni
  16. 1 marzo 1988 — 14 maggio 1988per 2 mesi
  17. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 1 gennaio 2022. 25 parole tolte, 65 parole aggiunte.

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. aggiunto: 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i tolto: venti e i trenta anni, aggiunto: 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per tolto: l'unita' immobiliare aggiunto: l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria tolto: abitazione principale aggiunto: residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spettaaggiunto: , per i primi tolto: tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. aggiunto: quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16 · fonte del testo

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