Testo unico delle imposte sui redditi

Art. 58 t.u.i.r. — Plusvalenze

[1]Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 ((...)) non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 134 242 245 Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 146

[2]115 172

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 91, comma 1, lettere a) e b) e 56, comma 3, lettere a) e b).

Decreto 2 aprile 2008

134

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile".

146

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

242

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che la presente modifica si applica alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonche' alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonche' ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

D.L. 27 marzo 2026, n. 38

245

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 28 marzo 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 28 marzo 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 mesi
  3. 1 gennaio 2026 — 28 marzo 2026per 3 mesi
  4. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2026per 10 anni
  5. 17 settembre 2011 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  6. 1 maggio 2008 — 17 settembre 2011per 3 anni
  7. 1 gennaio 2004 — 1 maggio 2008per 4 anni
  8. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2004per 4 anni
  9. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  10. 18 maggio 1996 — 1 luglio 1998per 2 anni
  11. 1 marzo 1988 — 18 maggio 1996per 8 anni
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2026 al 28 marzo 2026. 13 parole tolte.

… azienda resti acquisita da uno solo di essi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87tolto: , con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,aggiunto: ... non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 marzo 2026, n. 38

    Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art58 · fonte del testo

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