Art. 17 t.u.i.r. — Tassazione separata
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 17 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di pensione di inabilità civile, ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971, il relativo limite va determinato con riferimento al reddito complessivo rilevante "agli effetti IRPEF", sicché devono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, che opera solo per l'assegno sociale.
Art. 17 t.u.i.r. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.
Il meccanismo della tassazione separata, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 917 del 1986, non contrasta con l'art. 53 Cost. se rispetta l'effettiva capacità contributiva del soggetto, con la conseguenza che gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente o di natura pensionistica sono legittimamente tassati secondo il criterio statico "di cassa", a differenza dei redditi di impresa, che vengono tassati nella loro proiezione dinamica "di competenza", atteso che, mentre per l'impresa rilevano i flussi biunivoci fra costi e ricavi, per i redditi da lavoro e per quelli ad essi assimilati rileva soltanto il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito nell'anno d'imposta in cui lo stesso viene percepito.
Art. 17 t.u.i.r.
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, là dove prevede, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983, sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Nel caso di specie, invero, la scelta operata dal legislatore non viola alcun principio costituzionale, attesa la diversità di disciplina delle due imposte messe a confronto dal giudice rimettente (INVIM e IRPEF). La Corte ha avuto, tuttavia, modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere che si debba o non tener conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, con la conseguenza che tale scelta politica non può considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalità che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario. - V. sentenze citate n. 126/1979, n. 338/1987 e n. 172/1988.
Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 3 cost. · Art. 17 t.u.i.r. · Art. 2120 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
19 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2025 al 1 gennaio 2027. 1016 parole tolte, 6 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
tolto: a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
tolto: a-bis) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 5 DICEMBRE 2005 aggiunto: 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 252;
tolto: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
tolto: c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
tolto: c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
tolto: d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
tolto: e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
tolto: f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
tolto: g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
tolto: g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
tolto: g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali,... se percepiti, anche in piu' rate, nello stesso periodo di imposta;
tolto: h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
tolto: i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
tolto: l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
tolto: m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
tolto: n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni.
tolto: n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5. aggiunto: 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art17 · fonte del testo
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