Art. 55 — Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati
Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
