Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica

integrale), in relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul

reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice

istruttore del tribunale di Matera, nel procedimento civile vertente

tra Antonio Pisto ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e

Metaponto, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica di Bradano e

Metaponto;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Matera, in

funzione di giudice unico, nel corso di un giudizio promosso nei

confronti del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con

ordinanza del 10 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

(Nuove norme per la bonifica integrale), in relazione agli artt. 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la

riscossione delle imposte sul reddito), per violazione degli artt. 3,

24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui escludono che il

giudice ordinario, in sede cautelare, possa sospendere il pagamento

dei contributi consortili;

che, nel processo a quo, gli attori hanno contestato il

presupposto dei contributi ed hanno chiesto, in via cautelare, la

sospensione dell'efficacia delle cartelle esattoriali;

che il convenuto Consorzio, costituitosi in giudizio, ha eccepito

il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha altresì

contestato l'ammissibilità della domanda cautelare, sul rilievo che

gli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le

norme per la riscossione delle imposte dirette, conferiscono il

relativo potere all'autorità amministrativa e non anche

all'autorità giudiziaria ordinaria, ed ha, infine, concluso per il

rigetto della domanda di merito;

che il giudice istruttore ha premesso che la domanda di

sospensione, benché assistita dal necessario fumus boni iuris, non

può essere accolta, in quanto le norme richiamate dal Consorzio

escludono il potere cautelare del giudice ordinario;

che, secondo il rimettente, gli artt. 21 e 59 del r.d. n. 215 del

1933 si pongono, però, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, in quanto, senza ragionevole giustificazione,

comprimono il diritto di agire in giudizio e quello alla più ampia

tutela giurisdizionale, sia ordinaria che amministrativa,

determinando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento

rispetto a coloro i quali, per altri e diversi contributi, godono

invece della tutela cautelare, dato che la Corte ha già dichiarato

l'illegittimità di norme che, per la riscossione di somme relative

ad obbligazioni diverse da quelle di natura tributaria, non prevedono

la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione da parte

del giudice ordinario;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Consorzio

di bonifica di Bradano e Metaponto, il quale ha genericamente

eccepito l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale investe

gli artt. 21 (rectius: 21, secondo comma) e 59 (rectius: 59, secondo

comma, ultima proposizione) del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in

relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

nella parte in cui escludono la ammissibilità, nel corso del

giudizio, del ricorso al giudice ordinario per la sospensione del

pagamento dei contributi consortili di bonifica;

che, con la sentenza n. 26 del 1998, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo

comma, del r.d. n. 215 del 1933 "nella parte in cui, rinviando alle

norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente

all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui

contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere

l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa

di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di

bonifica";

che, pertanto, la questione proposta è manifestamente

inammissibile, in quanto l'art. 21, secondo comma, del r.d. n. 215

del 1933, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta già

privo del contenuto precettivo censurato, mentre l'art. 59, secondo

comma, del r.d. n. 215 del 1933, operando un mero rinvio, per quanto

riguarda la disciplina dei contributi consortili, alle "disposizioni

dell'art. 21", è divenuto inapplicabile nella parte in cui si

riferisce alla norma dello stesso art. 21, oggetto della decisione di

illegittimità costituzionale n. 26 del 1998.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13

febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

dal giudice istruttore del tribunale di Matera con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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