Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Col precludere all'autorità giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilità, nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensità concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalità di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparità di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non è neppur dato giovarsi del sistema di gradualità nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Art. 1 Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese · Art. 53 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['rectè: 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonché degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendì della presente ordinanza. L.T.
Art. 54 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1999 al 22 dicembre 2008. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 11 MAGGIO 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 141 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3233~art1 · fonte del testo
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