Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli

ingegneri e gli architetti) e dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal

pretore di Acireale nella causa di opposizione all'esecuzione

promossa da Vincenza Patrizia Capuana contro la Cassa nazionale di

previdenza e assistenza ingegneri ed architetti ed altra iscritta al

n. 321 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16 - prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 tebbraio 1995, il pretore di Acireale,

cui aveva fatto ricorso l'architetto Vincenza Patrizia Capuana in

opposizione all'esecuzione mobiliare già iniziata dal gestore del

locale servizio di esattoria per il mancato versamento di alcuni

contributi dal professionista dovuti alla Cassa nazionale di

previdenza obbligatoria, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme

in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) e 54 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito).

Il giudice a quo sostiene che il rinvio operato dal primo dei due

articoli alle "norme previste per la riscossione delle imposte

dirette" determini, nella procedura satisfattiva della pretesa

previdenziale, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

poiché rende inapplicabili le opposizioni tipiche del processo

esecutivo, nonché la relativa sospensione, rimedi esclusi dalle

"disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", recepite

col richiamo, tra gli altri, all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602.

2. - La ricorrente, dopo l'avvenuto pignoramento dei beni e prima

della loro vendita, aveva domandato al giudice di dichiare

l'inesistenza del credito vantato dall'istituto e, medio tempore, di

sospendere l'esecuzione.

Convenuti in giudizio l'asserito titolare del credito e il

promotore dell' azione esecutiva, questi eccepivano

l'inammissibilità dell'opposizione intentata, stante il divieto ex

art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

di aprire, durante l'esecuzione cosiddetta esattoriale, quelle

parentesi di vera e propria cognizione rappresentate dalle previsioni

di cui agli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile.

Tuttavia, solo successivamente al rigetto dell'istanza volta a

sospendere il processo esecutivo, ritenuta l'assenza dei gravi motivi

richiesti dall'art. 624 cod. proc. civ. per l'adozione del

provvedimento, il pretore investiva questa Corte del dubbio di

legittimità costituzionale della normativa che era chiamato ad

applicare, onde decidere della dedotta pregiudiziale di rito.

3. - Osserva il rimettente come l'art. 17 della legge n. 6 del

1981, nel rinviare alla possibilità di "porre in riscossione (i

contributi insoluti e in genere le somme e gli interessi) secondo le

norme previste per la riscossione delle imposte dirette", conferisca

alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti il

godimento delle stesse immunità dalla giurisdizione ordinaria

enunciate, in favore dell'erario, dall'art. 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Sospetta, però, che la disciplina della riscossione dei contributi

esigibili dall'istituto di previdenza, dei quali esclude

l'assimilazione sostanziale ai crediti tributari, ma ai quali

viceversa la legge riserva identiche prerogative, contrasti con i

principi costituzionali di eguaglianza e di tutela giurisdizionale.

Quanto al primo, perché sarebbero parificate irragionevolmente

situazioni diverse con l'estensione del privilegio della riscossione

mediante ruoli - finalizzato alla regolarità delle entrate

finanziarie dello Stato - a prelievi di cui beneficiano enti privi

delle caratteristiche funzionali dell'amministrazione statale.

Quanto al secondo, perché sarebbe compressa la effettiva tutela

giurisdizionale del diritto all'integrità patrimoniale del privato

con la sottrazione delle opposizioni offertegli dal diritto comune

nonché della connessa occasione di ottenere dal giudice ordinario la

sospensione dell'espropriazione denunciata come ingiusta.

Il giudice a quo domanda, in conclusione, che la Corte

costituzionale dichiari l'illegittimità della norme impugnate

facendo così cadere l'attuale divieto di opposizione all'esecuzione

e di sospensione di questa da parte dell'autorità giudiziaria

ordinaria in relazione a tutti i casi di riscossione coattiva di

somme non tributarie, per i quali, come nella fattispecie concreta,

la inesistenza del debito non è altrimenti possibile far valere in

sede giurisdizionale.

4. - Non vi è stata costituzione delle parti principali, né è

stato spiegato intervento dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata concerne

l'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e l'art. 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, attraverso il rinvio alle

"norme previste per la riscossione delle imposte dirette",

determinerebbero l'inapplicabilità, anche alle procedure di

riscossione dei particolari contributi previdenziali,

dell'opposizione all'esecuzione, interdetta al debitore, nell'ambito

delle "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito",

appunto dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Questa

disciplina, infatti, violerebbe, secondo il giudice a quo, il

principio di eguaglianza, poiché estende un

privilegio, originariamente concepito a garanzia dei flussi fiscali

dello Stato, a un sistema di prelievo funzionalmente diverso e in

favore di soggetti che non presentano le medesime caratteristiche

della pubblica amministrazione. La stessa disciplina, inoltre,

violerebbe anche il principio di effettività della tutela

giurisdizionale dei diritti, poiché, non consentendo, nelle forme

dell'opposizione all'esecuzione, l'azione di accertamento

dell'inesistenza della relativa obbligazione pecuniaria, "gli

ingegneri e gli architetti resterebbero - secondo l'ordinanza di

rinvio - inammissibilmente privi di tutela giurisdizionale, non

potendo evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi

mediante ruolo esattoriale", essendo anche inibito agli stessi di

adire l'autorità giudiziaria ordinaria per la sospensione

dell'esecuzione.

2. - In via preliminare, questa Corte deve meglio precisare il

thema decidendum prospettato dall'ordinanza di rinvio. A questo

riguardo, innanzi tutto va escluso dall'area della rilevanza della

presente questione di costituzionalità il profilo attinente alle

norme che disciplinano la sospensione dell'esecuzione, poiché

risulta chiaramente dall'ordinanza di rinvio (oltre che dagli atti di

causa) che il giudice a quo ha già rigettato, per insussistenza di

gravi motivi, la proposta istanza di sospensione.

La Corte rileva altresì che l'ordinanza di rinvio solleva

cumulativamente la questione di costituzionalità sia in riferimento

all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sia in riferimento

all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le due norme,

invece, vanno ordinate secondo un criterio di applicazione logico e

temporale, che comporta la priorità della quaestio relativa alla

norma del citato art. 17, il cui accoglimento, oltre tutto,

renderebbe necessariamente irrilevante la questione relativa all'art.

54 predetto. È infatti evidente che il dubbio di costituzionalità

si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del

rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare

l'applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle

garanzie tipiche di essa.

3. - Ciò premesso in tema di rilevanza, nel merito la questione di

costituzionalità è fondata sotto entrambi i profili denunciati.

Va ricordato che la legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della

Cassa previdenziale in questione, già prevedeva, all'art. 23, la

possibilità di esigere i contributi obbligatori "con le forme e la

procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette". Tale

formula è rimasta sostanzialmente immutata nel comma sesto dell'art.

17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che stabilisce che la Cassa può

riscuotere i contributi predetti "a mezzo di ruoli da essa compilati,

resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in

riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle

imposte dirette". Si è continuato, cioè, ad adottare, anche in

questa disposizione legislativa, attraverso la tecnica del rinvio

alle norme sulla riscossione delle imposte dirette, una procedura di

riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali, la quale appare, per

entrate non tributarie, come sono appunto quelle di natura

previdenziale in oggetto, tanto più discriminatoria ed

anacronistica, quanto più si consideri che il suo fondamento teorico

è basato, secondo la giurisprudenza prevalente, non tanto sul

principio dell'autotutela, quanto su quello dell'imperatività

dell'atto iniziale della procedura stessa.

Questa Corte in proposito ha già censurato, nella sentenza n. 318

del 1995, "il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la

riscossione delle entrate di natura non tributaria quando l'utente

avanzi contestazioni circa la esistenza o l'entità del credito, atte

a legittimare un'azione di accertamento negativo", peraltro

esperibile, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 602 del 1973, solo "dopo il compimento dell'esecuzione

stessa". Ma l'inapplicabilità dell'opposizione di cui all'art. 615

del codice di procedura civile alla riscossione esattoriale di

entrate non tributarie tanto più denota l'arbitrarietà della scelta

legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto

più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva

delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di

contestazione giudiziaria, "la riscossione coattiva delle imposte

avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo,

sicché la esecutorietà risulta ope legis graduata con riferimento

alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria rilevabile

in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi di giudizio"

(sentenza n. 318 del 1995). La carenza di "graduazione"

dell'esecutività, nella disciplina legislativa in esame, quindi non

solo appare discriminatoria ed irragionevole, in quanto impone al

debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle

finalità ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresì,

anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilità"

tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della

tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie. Queste,

infatti, possono corrispondere alla specificità ed all'intensità

della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24

della Costituzione, solo se inserite in un più ampio quadro di

garanzie, quale appunto si delinea, come già rilevato, per le stesse

entrate tributarie.

4. - Nel complessivo assetto della materia in esame, sono pertanto

carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore, nei

cui confronti si procede a riscossione coattiva, cosicché è

evidente la violazione anche del principio di cui all'art. 24 della

Costituzione. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 17 della legge n. 6 del 1981, nella parte in cui, al fine

di regolare le modalità di riscossione dei contributi previdenziali

in oggetto, rinvia anche alle norme dell'art. 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, escludendo così che,

quando contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il

debitore della prestazione patrimoniale possa proporre opposizione

all'autorità giudiziaria ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art .17 della legge 3

gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri

e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste

per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore -

nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di

proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria

ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari