Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio

1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di

altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi

dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con

ordinanza emessa il 12 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la Vigilanza Antincendio Boschivo e

il Comune di Firenze, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, in composizione

monocratica, con ordinanza emessa il 12 giugno 2000, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 4, "in combinato

disposto con il primo comma e con l'art. 69, primo comma", del d.P.R.

28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei

tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai

sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte

in cui, rendendo applicabile la procedura per la riscossione coattiva

delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "e

in particolare gli artt. 53 e 54 di detto decreto, non consente

all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione innanzi

all'autorità giudiziaria ordinaria, allorché il soggetto passivo ne

contesti l'esistenza e/o l'ammontare";

che il giudice rimettente è investito di due giudizi riuniti

aventi ad oggetto altrettante opposizioni alla riscossione coattiva

di cartelle esattoriali relative al pagamento di canoni per la

concessione in uso di beni demaniali;

che in tali giudizi, a suo avviso, troverebbe applicazione la

disciplina prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore

alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46, trattandosi di opposizioni proposte prima dell'entrata in

vigore di tale decreto, "che non è applicabile alla fattispecie, ex

art. 5 del codice di procedura civile";

che le norme impugnate, escludendo la proponibilità

dell'opposizione all'esecuzione, determinerebbero una disparità di

trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra

coloro che, in quanto tenuti al pagamento di canoni per la locazione

di beni demaniali, sono assoggettati al sistema di riscossione

esattoriale ed i soggetti passivi dell'esazione di altri crediti non

aventi natura tributaria, che invece sono sottratti a tale disciplina

e godono di una tutela giurisdizionale piena;

che tale limitazione della tutela giurisdizionale sarebbe

inoltre, secondo il giudice a quo, irragionevole, in quanto il

fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973,

costituito dal preminente interesse dello Stato a riscuotere le

entrate necessarie per lo svolgimento regolare delle proprie

funzioni, non sussiste in riferimento alla riscossione di crediti non

aventi natura tributaria, con conseguente ingiustificato sacrificio

del soggetto passivo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto gli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 43

del 1988, nella parte in cui, per la disciplina della riscossione

coattiva dei canoni per l'utilizzazione dei beni del demanio

pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del

1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non

consentono al debitore di proporre opposizione all'esecuzione;

che, in epoca anteriore alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112, il quale, nel procedere al riordino del servizio

nazionale della riscossione, all'art. 68 ha disposto l'abrogazione

del d.P.R. n. 43 del 1988;

che il giudice rimettente non specifica affatto le ragioni

per le quali ritiene che, nella fattispecie sottoposta al suo esame,

la predetta abrogazione non inciderebbe sull'operatività del rinvio

alla disciplina della riscossione coattiva delle imposte dirette,

contenuto nelle disposizioni impugnate, ma si sofferma unicamente

sull'inapplicabilità delle modifiche apportate dal decreto

legislativo n. 46 del 1999 al testo originario degli artt. 53 e 54

del d.P.R. n. 602 del 1973;

che tale omissione si traduce in una carenza della

motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme

impugnate, in quanto, conformemente ad un criterio logico e temporale

di applicazione costantemente adottato dalla Corte in riferimento ad

analoghe questioni, è proprio sulla norma di rinvio che si incentra

il dubbio di costituzionalità in fattispecie come quella in esame,

la cui disciplina è assicurata mediante l'estensione dell'ambito

applicativo di disposizioni originariamente dettate in riferimento ad

altra materia (cfr. sentenze n. 26 del 1998, n. 239 del 1997,

ordinanza n. 359 del 1997);

che la carenza di indicazioni relativamente

all'applicabilità delle norme impugnate comporta un difetto di

motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che va pertanto

dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ex plurimis ordinanze

n. 239 del 2001, n. 590 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma

1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,

n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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