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Miscellanea
Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia
Legge 14 agosto 1862, n. 800
- Aggiornato al
- 25 aprile 1933
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 63
Titolo I — Dell'istituzione e composizione della Corte dei contiartt. 1-9
- Art. 1E' instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia.
- Art. 2La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di…
- Art. 3Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per…
- Art. 4I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, ne' collocati…
- Art. 5Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de' suoi uffizi di…
- Art. 6I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa…
- Art. 7La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate. Delibera a sezioni riunite nei…
- Art. 8Per le deliberazioni di ciascuna sezione e' necessario il numero dispari di votanti non…
- Art. 9I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori…
Titolo II — Delle attribuzioni della Corte dei contiartt. 10-48
- Art. 10La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti: Fa il riscontro delle spese dello…
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte…
- Art. 13Tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero da cui emanano e qualunque ne sia…
- Art. 14Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti…
- Art. 15La risponsabilita' dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della…
- Art. 16La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da…
- Art. 17La Corte prende nota e da' avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai…
- Art. 18La Corte dei conti ogni quindici giorni comunichera' direttamente agli Uffici di…
- Art. 19Sono presentati alla Corte dei conti perche' vi apponga il visto e li faccia trascrivere…
- Art. 20Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a…
- Art. 21La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si…
- Art. 22I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti…
- Art. 23Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei…
- Art. 24Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del…
- Art. 25Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle…
- Art. 26Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni…
- Art. 27Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte. E'…
- Art. 28Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto…
- Art. 29La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale…
- Art. 30La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.
- Art. 31Sara' unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo…
- Art. 32La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione…
- Art. 33La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei…
- Art. 34La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei…
- Art. 35La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. Il…
- Art. 36Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione…
- Art. 37Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio…
- Art. 38Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di…
- Art. 39I giudizi sui conti sono pubblici. Sara' sempre sentito il pubblico ministero.
- Art. 40Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore…
- Art. 41L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla…
- Art. 42null
- Art. 43nullabrogato
- Art. 44L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni…
- Art. 45Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potra' anche…
- Art. 46La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata…
- Art. 47Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del pubblico ministero, per la loro…
- Art. 48Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza…
Titolo III — Disposizioni generali e transitorieartt. 49-54
- Art. 49Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti…
- Art. 50La Corte dei conti a sezioni riunite determinera' con regolamento provvisorio le forme…
- Art. 51Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo…
- Art. 52Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle…
- Art. 53Finche' non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si…
- Art. 54La presente legge andra' in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. Ordiniamo che…
