[1]La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.
[2]Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
