[1]Per le deliberazioni di ciascuna sezione e' necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.
[2]Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite e' necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.
[3]La Corte e le sezioni deliberano a maggiorita' assoluta di voti.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
