[1]La Corte dei conti a sezioni riunite determinera' con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.
[2]Il presidente della Corte provvedera' con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
