[1]La Corte dei conti a sezioni riunite determinera' con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

[2]Il presidente della Corte provvedera' con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 10 settembre 1862

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art50 · fonte del testo

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