[1]La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
[2]Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
- a)Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
- b)Di deficienze accertate dall'amministrazione;
- c)Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
