[1]La Corte ha sede nella citta' capitale del regno; e' divisa in tre sezioni e composta di
[2]Un presidente;
[3]Due presidenti di sezione;
[4]Dodici consiglieri;
[5]Un procuratore generale;
[6]Un segretario generale;
[7]Venti ragionieri.
[8]Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
[9]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1905, n. 361
1La L. 9 luglio 1905, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Corte dei conti, istituita con la legge del 14 agosto 1862, n. 800, e' aggiunta una sezione composta di un presidente di sezione e di quattro consiglieri". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aggiunti inoltre tre referendari".
Testo vigente dal 1 agosto 1905
