[1]((Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati all'esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al visto della Corte dei conti.

[2]Per l'esercizio di tale riscontro la Corte dei conti potra' anche distaccare presso le amministrazioni un proprio delegato, il quale le trasmettera' giornalmente le contromatrici degli assegni da lui vistati, nonche' gli elenchi degli ordini di accreditamento e degli altri titoli di pagamento anch'essi da lui vistati. In base agli elementi contenuti nelle contromatrici degli assegni e negli elenchi predetti, la Corte dei conti terra' le proprie scritture.

[3]I funzionari preposti a tale ufficio non possono esercitarlo presso la stessa amministrazione per un periodo continuativo superiore ad un anno.

[4]La legge determina i casi nei quali il visto deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.

[5]Sono pure trasmessi alla Corte dei conti, per il riscontro da effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge, i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

[6]Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno date con regolamento da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti)).

[7]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441

4

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modificazione all'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800 avra ' applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Testo vigente dal 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923. 56 parole tolte, 178 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I mandati e gli ordiniaggiunto: Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati all'esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono tolto: coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione eaggiunto: , con i documenti giustificativi, essere sottoposti al visto della Corte dei conti tolto: nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamentiaggiunto: .

aggiunto: Per l'esercizio di tale riscontro la Corte dei conti potra' anche distaccare presso le amministrazioni un proprio delegato, il quale le trasmettera' giornalmente le contromatrici degli assegni da lui vistati, nonche' gli elenchi degli ordini di accreditamento e degli altri titoli di pagamento anch'essi da lui vistati. In base agli elementi contenuti nelle contromatrici degli assegni e negli elenchi predetti, la Corte dei conti terra' le proprie scritture.

aggiunto: I funzionari preposti a tale ufficio non possono esercitarlo presso la stessa amministrazione per un periodo continuativo superiore ad un anno.

La legge determina i casi nei quali tolto: la registrazione e il visto debbono aggiunto: il visto deve precedere il pagamento e i casi nei quali tolto: possono aggiunto: puo' a quello succedere.

tolto: Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegatiaggiunto: Sono pure trasmessi alla Corte dei conti, per il riscontro da effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge, i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

aggiunto: Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno date con regolamento da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441

    Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modificazione all'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800 avra ' applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art20 · fonte del testo

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