[1]((La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti:
[2]Fa il riscontro delle spese dello Stato;
[3]Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
[4]Vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato in denaro ed in materia;
[5]Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
[6]Rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate da leggi e procede al giudizio di quelli che, per qualsiasi motivo, non siano da essa riconosciuti regolari)).
Testo vigente dal 23 novembre 1923
