[1]Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformita' delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.
[2]Egli puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
