[1]Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformita' delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

[2]Egli puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Testo vigente dal 10 settembre 1862

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art37 · fonte del testo

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