[1]L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.
[2]Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.
[3]Il giudizio sulle opposizioni non sospendera' l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
