[1]L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

[2]Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

[3]Il giudizio sulle opposizioni non sospendera' l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Testo vigente dal 10 settembre 1862

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art41 · fonte del testo

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