[1]La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.
[2]Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.
[3]Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
