[1]L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:
- a)Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- b)Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- c)Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
- d)Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.
[2]Il giudizio di revocazione sara' sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico ministero.
[3]Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovra' presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsita' dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
