[1]Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.
[2]Spettera' tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
