[1]I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, ne' collocati d'uffizio in riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

[2]La Commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

[3]Il parere della Commissione potra' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Testo vigente dal 10 settembre 1862

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art4 · fonte del testo

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