[1]Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.
[2]Sara' nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.
[3]Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.
[4]La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sara', senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
