[1]Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

[2]Sara' nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

[3]Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

[4]La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sara', senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Testo vigente dal 10 settembre 1862

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art52 · fonte del testo

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