[1]Sara' unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:
[2]Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
[3]Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;
[4]Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Testo vigente dal 10 settembre 1862
