[1]((Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti che le vengono presentati, ricusera' il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sara' trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sara' presa in esame dal Consiglio dei ministri.

[2]Se esso risolvera' che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sara' chiamata a deliberare, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinera' la registrazione e vi apporra' il visto con riserva.

[3]Quando il Ministero sia dimissionario, non potra' valersi della facolta' di cui ai comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facolta' spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto.

[4]Non sara' apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullera' l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso.

[5]Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte:

  • a)per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
  • b)per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi)).

Testo vigente dal 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1862 al 23 novembre 1923. 5 parole tolte, 188 parole aggiunte in 7 capoversi.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi tolto: od aggiunto: ed ai regolamenti alcuno degli atti tolto: o aggiunto: e decreti che le vengono presentati, ricusera' il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sara' trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sara' presa in esame dal tolto: consiglio aggiunto: Consiglio dei ministri.

Se esso risolvera' che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sara' chiamata a deliberare, e qualora tolto: la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinera' la registrazione e vi apporra' il visto con riservaaggiunto: .

aggiunto: Quando il Ministero sia dimissionario, non potra' valersi della facolta' di cui ai comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facolta' spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto.

aggiunto: Non sara' apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullera' l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso.

aggiunto: Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte:

aggiunto: a) per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

aggiunto: b) per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari